una classe...speciale

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lunedì 17 maggio 2010

Ora addio a riforme di emergenza

La soluzione del processo per CORRUZIONE a carico dell'avvocato Mills sembrava dipendere, in larga misura, dalla risposta che, in diritto, si riteneva di dare a due questioni interpretative delle norme che prevedono i delitti di CORRUZIONE. Prima questione. Costituisce opinione pacifica che il reato di CORRUZIONE si realizzi gia' con la promessa di denaro od altra utilita' da parte del privato e l'accettazione della stessa da parte del pubblico ufficiale, cioe' con la stipulazione del patto criminoso, essendo irrilevante che alla promessa segua la dazione. Problema: che cosa accade, tuttavia, quando all'accordo segue invece, nei fatti, la dazione? A questo problema sono state date due risposte: secondo un'interpretazione minoritaria il reato rimarrebbe «consumato» al momento della promessa fatta ed accettata; secondo l'interpretazione prevalente, la consumazione si sposterebbe invece al momento della dazione, e soltanto da allora comincerebbe a decorrere la prescrizione. Seconda questione. Sotto il profilo della CORRUZIONE in atti giudiziari (reato molto piu' grave della CORRUZIONE base prevista dall'articolo 319 codice penale: pena della reclusione da tre ad otto anni in luogo di quella da due a cinque anni), rileva soltanto la CORRUZIONE «antecedente», cioe' la promessa o la dazione di denaro od altra utilita' fatta perche' il pubblico ufficiale compia in futuro un atto che favorisca o danneggi una parte in un processo, ovvero, anche, la CORRUZIONE «susseguente», cioe' la promessa o la dazione riferita a un atto gia' commesso dal pubblico ufficiale? Si tratta di un problema sulla cui soluzione vi e' divergenza, poiche' a causa di una formulazione infelice della norma che prevede il delitto di CORRUZIONE in atti giudiziari entrambe le interpretazioni possono essere ragionevolmente prospettate. Eppure, dalla risposta dipendono conseguenze pratiche rilevantissime: nel caso si accettasse la seconda interpretazione, infatti, la CORRUZIONE susseguente, anche se commessa con riferimento ad un atto giudiziario, dovrebbe essere considerata CORRUZIONE base, punita con una pena molto piu' bassa, e prescrivibile in tempi molto piu' rapidi. Entrambe le questioni erano rilevanti nel processo Mills, poiche' la CORRUZIONE contestata all'avvocato inglese era sicuramente susseguente, e perche' la dazione si era «perfezionata» nel 2000, mentre la promessa era sicuramente anteriore, risalente quantomeno al 1999. Pertanto, se le Sezioni Unite della Cassazione avessero individuato il momento consumativo del reato in quello della promessa e, soprattutto, se avessero sostenuto che la CORRUZIONE susseguente doveva comunque essere classificata come CORRUZIONE base, il reato avrebbe dovuto essere considerato prescritto. In effetti, le Sezioni Unite hanno dichiarato il reato contestato a Mills prescritto. La ragione della prescrizione, a quanto si e' appreso, e' stata, tuttavia, individuata nella circostanza che si e' ritenuto che il reato si sia consumato nel momento (fine 1999) in cui i denari (secondo quanto sostenuto da Mills in una lettera e nella sua prima confessione) sarebbero stati messi a disposizione dell'imputato sul conto di una societa' che faceva capo, fra gli altri, a lui, e non, come avevano sostenuto i giudici di merito, il 29 febbraio 2000, momento in cui egli acquisi' la diretta disponibilita' dei 600 mila dollari intestandosi quote di pari valore del Torrey Global Fund. Par di capire, dunque, due cose. Che la Cassazione abbia (giustamente) ritenuto che la CORRUZIONE, quando c'e' dazione del denaro, si consumi al momento della stessa; che abbia, tuttavia, considerato come «dazione» la messa a disposizione su di un conto e non la (successiva) effettiva acquisizione del denaro tramite l'intestazione delle quote del menzionato fondo monetario. Che essa abbia, comunque, ritenuto che il fatto, ancorche' di CORRUZIONE «susseguente», fosse qualificabile come CORRUZIONE in atti giudiziari: prescrizione decennale comunque superata dal decorso del tempo. La lettura della motivazione della sentenza consentira', quando essa sara' depositata, di verificare quale sia stato, effettivamente, l'insieme dei ragionamenti seguiti dalla Corte. E, soprattutto, di valutare il peso e la ragionevolezza dell'argomentazione giuridica compiuta. Al momento e', soltanto, possibile prendere atto della risposta di fondo data alle questioni giuridiche che erano sul tappeto. Ed e' possibile indicare, comunque, le conseguenze giuridiche e politiche che la decisione presa avra' nei confronti di Berlusconi, imputato come corruttore nello stesso processo in cui l'avvocato Mills figurava come corrotto, e la cui posizione era stata stralciata in ottemperanza del lodo Alfano, approvato dal Parlamento, ma annullato, perche' illegittimo, dalla Corte Costituzionale. Il reato, giudicato prescritto con riferimento a Mills, non potra' che essere considerato tale anche con riferimento a Berlusconi. La giustizia, bene o male, ha seguito il suo corso, ed e' giunta, nel caso di specie, al suo epilogo con un giudizio di acquisita prescrizione. La prescrizione esprime, sempre, un fallimento per la giustizia. Speriamo che, quantomeno, nel caso di specie la decisione presa serva a stemperare le tensioni ed a consentire che vengano abbandonati provvedimenti infausti quali il processo breve, il legittimo impedimento, le guarentigie per ministri ed alte cariche dello Stato, e via dicendo.

PAOLONI

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